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Facciamo chiarezza sull’aspetto tecnico finanziario della sostituzione dei serramenti.
Il decreto del Ministro della Transizione Ecologica definisce i costi massimi specifici per alcune tipologie di interventi ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese sostenute, obbligatorie per il Superbonus e per gli altri Bonus Edilizia, secondo quanto previsto dall’articolo 119, comma 13, lettera a) e all’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del DL 34/2020.
Spesso si commette un errore sull’utilizzo delle tabelle dei massimali pubblicate in Gazzetta (nello specifico Allegato I e Allegato A).
L’Allegato I era obbligatorio solo per gli interventi che non prevedevano l’asseverazione tecnica.
Possiamo parlare dello sconto in fattura del 50%.
Sostituendo i serramenti in zona climatica D per accedere alla piena detrazione o cessione fiscale il prezzo di vendita non doveva superare 2 massimali:
Il provvedimento del 6 agosto 2020 aggiorna i massimali individuati dal Decreto requisiti Ecobonus , sostituendo l’Allegato I con il nuovo Allegato A.
In questo caso il massimale di spesa per mq ha una considerevole variazione attestandosi a € 900,00 mq.
Resta invariato il massimale per unità immobiliare di 60.000,00 €.
Precisiamo che nel massimale al Mq sono sempre da ritenersi escluse le prestazioni professionali, opere complementari relative all’installazione e l’iva.
Il DM stabilisce l’obbligatorietà dell’asseverazione sulla congruità della spesa che deve essere redatta dal tecnico abilitato sulla base dei costi massimi specifici.
L’allegato A è disponibile in Gazzetta con tutti i massimali di spesa previsti per l’Ecobonus ed il Superbonus.
Per tutti i costi non previsti nell’Allegato si farà riferimento ai prezziari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, ai listini delle CCIAA competenti o ai prezziari della casa editrice DEI.